Confermo: è violazione della privacy. Anche grave.
Neppure nel diploma dell’esame di stato va inserita un’annotazione del genere (DL 62/17 art. 11 c. 15), tanto meno nelle pagelle.
La scheda di valutazione è un atto amministrativo, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.
L’OM 90 del 2001 autorizzava a farlo, nel secondo ciclo, in caso di disabilità e programmazione differenziata. Adesso il DI 182/20 art. 21 c. 4 ha stabilito che quella ordinanza non è più applicabile ma non dice nulla rispetto all’indicazione sui documenti di valutazione per cui la questione potrebbe rimanere dubbia.
Non è assolutamente dubbia però nel primo ciclo, nel secondo ciclo in caso di programmazione ordinaria (prove equipollenti) e in tutti i cicli per alunni con DSA o altri BES: in nessun caso per loro è ammesso indicare che la valutazione è stata tutelata attraverso un PEI o un PDP.