Nel nuovo modello di PEI l’espressione “obiettivi minimi” non viene mai usata.
Gli obiettivi disciplinari vanno indicati, materia per materia, nella sezione 8.2 del PEI e, nel caso il percorso porti a un titolo di studio valido, è specificato che possono essere gli stessi della classe oppure personalizzati con verifiche equipollenti. Nel secondo caso (nel primo non ce n’è bisogno perché si confermano quelli della classe) vanno definiti anche i “criteri di valutazione”, ossia le prestazioni attese per poter considerare raggiunti questi obiettivi sia a un livello essenziale (corrispondente alla sufficienza, voto 6) ma anche ai livelli superiori (voto 7, 8 ecc.).
Ovviamente anche lo studente con disabilità può raggiungere tutti questi livelli di apprendimento, compresi più elevati, se ci riesce.
L’equivoco spesso nasce dall’uso improprio dell’espressione “obiettivi minimi” che indica la prestazione corrispondente alla sufficienza, rientrando quindi tra i criteri di valutazione, ma viene confusa con gli obiettivi di insegnamento, che sono un’altra cosa. Se si riuscisse a cancellare dal nostro vocabolario questa espressione ne guadagneremmo molto in termini di chiarezza ed equità.