La redazione del profilo di funzionamento è regolata dall’art. 5 c. 3 e c. 4 del DL 66/17. Non c’entra nulla il DM 182, che riguarda solo il PEI.
È di competenza dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL con la collaborazione dei genitori e la partecipazione di un rappresentante della scuola. Non compete al GLO né, tanto meno, ai soli insegnanti.
Mancano ancora tutti i provvedimenti attuativi previsti, a partire dal modello da utilizzare e dalle indicazioni sulle modalità operative specifiche, per cui non è possibile per adesso dire altro.
Il DM 182 dice che “Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale“. Art. 5 c. 3.