Pur se con delle limitazioni possono partecipare al GLO anche gli specialisti indicati dalla famiglia.
DI 182/20 art. 3 c. 6:
«Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.»
Nelle Linee Guida allegate al DM 812, a pag. 9. si legge:
«Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.»
E’ un punto che ha sollevato varie critiche, compresa la censura del TAR poi annullata dal Consiglio di Stato, ma attualmente è in vigore.
In attesa di una possibile revisione del testo delle Linee Guida, questo limite si può superare applicando l’art. 3 c. 7 del DM 182 che consente di invitare degli specialisti ai singoli incontri, senza considerarli membri del GLO a tutti gli effetti.
«Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»