Vanno compilati gli allegati C e C1 anche senza Profilo di funzionamento?

Vanno compilati gli allegati C e C1 anche senza Profilo di funzionamento? Da dove si possono ricavare le valutazioni sulla "Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione" se non sono indicate neppure nella certificazione? E' vincolante la gravità secondo l'art. 3 c. 3 della L. 104/92?
Nel 2023, con la nota 14085 di giugno, il ministero ha sospeso l’applicazione degli allegati C e C1 ma successivamente, durante l’estate, è uscito il decreto correttivo del DI 182 (DI 153/23) che li ha confermati e che nelle disposizioni transitorie finali non spiega cosa fare in assenza di profilo di funzionamento. O meglio: dice che, se non c’è, si utilizza la Diagnosi Funzionale che però non contiene le informazioni sulle capacità necessarie per definire i range su cui si basano gli allegati C e C1.
In pratica la situazione è quindi identica a quella che l’anno precedente ha portato al loro accantonamento provvisorio, ma ora c’è il DI 153 che obbliga le scuole a usarli. Se non esce una nota analoga anche quest’anno, vanno compilati.
Rimane ovviamente il problema di dove reperire le valutazioni da inserire nell’allegato C se non sono disponibili: ricordiamo che esse sono essenziali per poi definire per ogni alunno, nell’allegato C1, il range cui attenersi per quantificare il bisogno di sostegno.
Sappiamo che alcuni Uffici Scolastici Regionali applicano di fatto dei “range” basati su due livelli: con o senza gravità art. 3 c. 3. E’ una procedura che il DI 182 non prevede e a cui quindi, a livello legislativo, il GLO non è obbligato ad attenersi.
Se il Profilo di Funzionamento non è disponibile, il GLO dovrà dedurre in modo indiretto la valutazione sulla “Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività
comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati” attraverso la Diagnosi Funzionale, e a questi attenersi per applicare i range dell’allegato C1. Questa deduzione indiretta sarà certamente può autorevole se supportata dagli esponenti dell’ASL che partecipano al GLO, essendo loro membri dell’UVM che, secondo l’art. 5 del Dlgs 66/17, avrà il compito di redigere il Profilo di Funzionamento quando entrerà davvero in vigore.
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Inserimento: 7 Aprile 2024

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