Vanno compilati gli allegati C e C1 anche senza Profilo di funzionamento?

Vanno compilati gli allegati C e C1 anche senza Profilo di funzionamento? Da dove si possono ricavare le valutazioni sulla "Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione" se non sono indicate neppure nella certificazione? E' vincolante la gravità secondo l'art. 3 c. 3 della L. 104/92?
Nel 2023 è uscito il decreto correttivo del DI 182 (DI 153/23) che ha confermato gli allegati C e C1 e, nelle disposizioni transitorie finali, dice che se non è disponibile il profilo di funzionamento “la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”. Art. 21 c. 6.
Gli allegati C e C1 vanno quindi compilati.
Rimane ovviamente il problema di dove reperire le valutazioni da inserire nell’allegato C se non sono disponibili: ricordiamo che esse sono essenziali per poi definire per ogni alunno, nell’allegato C1, il range cui attenersi per quantificare il bisogno di sostegno.
Se il Profilo di Funzionamento non è disponibile, il GLO dovrà dedurre in modo indiretto la valutazione sulla “Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività
comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati” attraverso la Diagnosi Funzionale, e a questi attenersi per applicare i range dell’allegato C1. Questa deduzione indiretta sarà certamente può autorevole se supportata dagli esponenti dell’ASL che partecipano al GLO, essendo loro membri dell’UVM che, secondo l’art. 5 del Dlgs 66/17, avrà il compito di redigere il Profilo di Funzionamento quando entrerà davvero in vigore.

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Inserimento: 7 Aprile 2024 Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2024

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