Nessuna norma lo vieta, anche se la decisione finale spetta al consiglio di classe e va esplicitata, materia per materia, nella sezione 8 del PEI. Ricordiamo però che la personalizzazione della valutazione, a cui l’alunno con disabilità ha diritto anche quando segue una programmazione che porta al conseguimento del titolo di studio, non riguarda solo i contenuti, ossia gli obiettivi da valutare, ma anche le modalità e i criteri che vanno sempre definiti nel PEI.
Modalità: come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti e riguardano il tipo di verifica, la modalità di somministrazione delle prove, i tempi assegnati, l’uso di strumenti compensativi, supporti e facilitazioni per un’autonomia parziale, adozione di prove diverse verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia equipollenti) ecc.
Criteri: indicano quale risultato è ritenuto adeguato affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre…).