Allo scrutinio i docenti di sostegno devono concordare un voto unico.
La norma vale anche se seguono alunni diversi perché in ogni caso essi sono contitolari della classe e sono insegnanti di tutti gli alunni, e quindi anche di tutti gli alunni con disabilità.
Per la sec. di primo grado vedi DL 62/17 art. 2 c. 6
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
Per il secondo grado DPR 122/09 art. 4 c. 1.
Qualora uno studente o una studentessa con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
