Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di Indirizzo sull’Istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.
Poche settimane dopo la pubblicazione di queste Linee di Indirizzo, è stato approvato il DL 96/19 che ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno:
2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Il decreto previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato (febbraio 2023).
Nel giugno 2020 è stato approvato il testo convertito del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 con l’inserimento di due nuovi commi all’art.1 che parlano di istruzione domiciliare, 7-quater e 7-quinquies.
In sostanza si dice che l’istruzione domiciliare come definita dall’art. 16 c. 2-bis del DL 66 può essere attivata anche in assenza del decreto ministeriale previsto.
7-quater. Fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, nell’ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l’attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
7-quinquies. L’attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il decreto ora ritenuto non indispensabile aveva lo scopo di definire le modalità di applicazione del comma 2-bis dell’art. 16 del DL 66 e in sua assenza tutto ricade sulla responsabilità delle scuole.
Da ricordare infine il regolamento sull’autonomia scolastica, DPR 275/99, in particolare l’art. 4 c. 2 sulla flessibilità didattica dove si dice che le scuole possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune.