Le prove d’esame degli alunni con disabilità sono definite dalla commissione in base alla documentazione fornita dal CdC e in linea con il PEI e le modalità di valutazione in esso previste (DL 62/17 art. 20 c. 2). Se si dà per assodato che le prove non saranno equipollenti, non c’è nessun limite alla loro personalizzazione.
In questi casi un modo possibile di sostenere le prove è quello che si basa su un’autonomia parziale e prevede quindi la possibilità che lo studente venga sostenuto in vario modo in alcune fasi della produzione, mentre in altre sarà in grado di procedere da solo. È del resto una modalità operativa molto utilizzata nei confronti di persone con disabilità, in contesti di inserimento lavorativo ad esempio, quando l’autonomia assoluta non è ipotizzabile. Ricordo che anche l’attestato dei crediti formativi va redatto applicando considerazioni di questo tipo: «ha dimostrato di possedere, in relazione al percorso degli studi seguito, le seguenti conoscenze, competenze e capacità …. se…. » Si veda al riguardo la CM 125 del 2001.
Suggerisco però possibilmente di specificare prima il tipo di aiuto che verrà fornito (ad es. lettura guidata e spiegazione delle consegne, supporto nella redazione di una possibile scaletta espositiva ecc.) evitando quelli troppo generici e incondizionati che rischierebbero di far perdere senso e dignità alla sua prova d’esame.