Il Curriculum dello Studente è previsto anche per gli studenti con disabilità dall’art. 20 c. 7 del DL 62/17, ma è allegato al diploma (stesso DL art. 21 c. 2) per cui non viene rilasciato a chi consegue solo l’attestato.
DL 62/17 art. 20 c. 7.
Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
DL 62/17 art. 21 c. 2.
Al diploma e’ allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi’ indicate le competenze, le conoscenze e le abilita’ anche professionali acquisite e le attivita’ culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche’ le attivita’ di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.