Gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare la scuola. Per loro è garantito, ossia assicurato, “il diritto all’educazione e all’istruzione nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L. 104/92 art. 12 c. 2.
Da 6 a 16 anni di età essi sono anche in obbligo scolastico e hanno quindi il dovere di andare a scuola, non solo il diritto.
In casi particolari è possibile decidere un orario di frequenza ridotto che, se ha carattere continuativo, va approvato dal GLO e inserito nel PEI, sez. 9.
Il DI 182/20, art 13 c. 2/a, ammette questa possibilità come scelta eccezionale e pone delle condizioni finalizzate a garantire che venga tutelato il diritto all’istruzione dell’alunno ma anche l’obbligo scolastico nelle età in cui è previsto.
Nella sez. 9 va specificato:
a. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni (DI 182/20 art. 13 c. 2/a);
E’ necessaria la richiesta della famiglia, non solo il suo consenso: è una decisione che quindi non si può mai prendere contro il volere dei genitori.
Alla base ci devono essere motivazioni, eccezionali e documentate, di tipo sanitario ed è prevista anche la necessaria la richiesta degli specialisti. Motivazioni sanitarie non significa solo terapie: il clinico può anche dichiarare, ad esempio, che l’alunno si stanca troppo ed è opportuno un tempo scuola minore.
E’ necessario anche il consenso della scuola per evitare rischi di violazione dell’obbligo scolastico.
Se segnalare che in nessun caso la scuola può imporre un orario ridotto perché non c’è l’insegnante di sostegno o non ci sono abbastanza ore.
