Cosa significa equipollente?

Usando strumenti compensativi la prova va considerata identica o equipollente?

Con il DI 182/20, e il nuovo modello di PEI, sono state ridefinite procedure e norme che regolano, nella scuola Secondaria di secondo grado, il riconoscimento della validità del titolo di studio per gli studenti con disabilità che seguono un percorso personalizzato, adattato alle loro potenzialità.

In questo nuovo quadro normativo ha acquistato un ruolo nuovo, molto rilevante e di fatto determinante, il concetto di equipollenza che anche prima era presente nel nostro ordinamento, ma citato solo in riferimento alla validità delle prove dell’Esame di Stato. Il DI 182 lo applica invece a tutta la valutazione intermedia, dalla prima alla quinta classe, e a tutte le discipline di studio. Solo nella valutazione del comportamento, che per gli studenti con disabilità può essere personalizzata negli obiettivi, non si può parlare di equipollenza non essendo previste prove di verifica.

Ma cosa significa effettivamente equipollente?

Nella normativa recente, parliamo in particolare del Dlgs 62/17 e del DI 182/20 con le Linee Guida allegate, non troviamo nessuna definizione di equipollenza per cui si deve fare riferimento innanzitutto al dizionario: equipollente significa dello stesso valore.

Fino al 2017 le annuali Ordinanze Ministeriali sugli esami contenevano una definizione di prove equipollenti, tratta dal DPR 323 del 1998, che diceva:

«possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.»

Il DPR 323 è stato dichiarato non più applicabile dal Dlgs 62 del 2017 per cui, dal 2018 in poi, questa definizione non compare più nelle ordinanze annuali sugli esami.

Possiamo considerare ancora questa definizione? Cosa è effettivamente cambiato?

Essa, come si vede, era riferita solo alle prove d’esame mentre adesso si parla di prove equipollenti anche nelle normali verifiche, e questa non è solo una questione formale perché la valutazione intermedia ha per tutti gli studenti, tanto più per quelli con disabilità, una rilevante funzione formativa, non solo certificativa come all’esame.

Nella definizione del 1998 vengono considerati in modo congiunto due aspetti che la normativa attuale, con il nuovo PEI, mantiene invece nettamente distinti: le modalità di verifica (“utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi”) e i contenuti delle prove (“sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”).

Il Dlgs 66/17 ha chiarito (art. 7 c. 2/d) che la valutazione degli studenti con disabilità può essere personalizzata agendo su tre aspetti:
– i contenuti (cosa si valuta: obiettivi di conoscenza e competenza da raggiungere);
– le modalità di verifica (con quali procedure o strumenti ci si accerta se sono stati effettivamente raggiunti);
– i criteri di valutazione (prestazioni attese per poter considerare raggiunto l’obiettivo previsto).

Le modalità di verifica vanno personalizzate per consentire a tutti gli studenti di esprimere quello che sanno e sanno fare senza essere penalizzati dalla loro disabilità o, in generale, da qualsiasi difficoltà esecutiva non connessa alle competenze da valutare, e vanno intese come misure di equità, non certo come agevolazioni o privilegi.

Per questo motivo, la prima parte della definizione del 1998 (“utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi”) oggi può essere considerata impropria perché l’equipollenza è riferita ai contenuti delle prove, non alle modalità di somministrazione.

 

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Inserimento: 8 Aprile 2026

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