In base al DLgs 66/17 le proposte sulle risorse necessarie per il progetto di inclusione, comprese sia le ore di sostegno che di assistenza, vanno inserite nel PEI e sono quindi di competenza del GLO:
DL 66/17 art. 7 c. 2/d
d) [Il PEI] esplicita le modalità’ di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe […] e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione […].
Le procedure operative sono definite nel DI 182/20, modificato dal DI 153/23, e nelle Linee Guida ad esso allegato.
Per il DI 182 vedere in particolare l’art. 15: Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse e l’art. 18: Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno.
Il Dirigente ha il compito di raccogliere le richieste dei vari GLO e inviare all’Ufficio Scolastico una richiesta complessiva. Il procedimento è descritto nel Dlgs 66/17 art. 10:
Art. 10 – Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
2. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
