Solo il GLO è autorizzato a verificare gli esiti del processo di inclusione

La relazione finale di sostegno è regolata da quale legge? È obbligatoria? La relazione finale di sostegno è sinonimo della relazione finale dell'alunno? Chi la deve redigere e firmare?

Il processo di inclusione, concretizzato nel PEI, va verificato alla fine di ogni anno scolastico e l’unico soggetto autorizzato a farlo è il GLO (L. 104/92 art. 15 c. 10 modif. dal DL 66/17). La verifica del PEI è ovviamente un atto che coinvolge tutto il GLO, genitori compresi, ed è scorretto ridurlo a un adempimento affidato solo agli insegnanti o, peggio ancora, solo all’insegnante di sostegno.

La relazione finale è un’altra cosa.
Se una scuola ha deciso che tutti gli insegnanti sono tenuti a presentarne una (anche se nessuna legge, che io sappia, la prevede) la farà ovviamente anche l’insegnante di sostegno. Ma sarà la relazione di quell’insegnante di sostegno, non genericamente “di sostegno”, in cui egli racconterà quello che lui ha fatto durante l’anno: se la scrive e se la firma, come tutti i colleghi. Ma non può pretendere di rappresentare in questo modo tutte le attività di inclusione che la scuola ha, o dovrebbe avere, messo in atto. Solo il GLO può farlo.

Le procedure di delega, secondo cui dell’alunno con disabilità se ne occupa solo l’insegnante di sostegno, rappresentano uno dei guai maggior del nostro sistema di inclusione, e fanno sempre contrastate, anche quando si presentano come apparentemente innocue “relazioni finali di sostegno”.

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Inserimento: 12 Agosto 2021 Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio 2024

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