Il progetto individuale è redatto dal comune di residenza dell’alunno, ma solo se i genitori lo richiedono; non è indispensabile per l’inclusione scolastica, neppure per avere l’assistenza.
Norma di riferimento principale è la Legge 328 del 2000, in particolare l’art. 14, commi 1 e 2
14. Progetti individuali per le persone disabili.
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e l’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
Il DL 66/17 , art. 6, ha regolato i rapporti tra il Progetto Individuale e l’inclusione scolastica per i destinatari che frequentano la scuola. Anche per loro la responsabilità rimane del Comune e le procedure si attivano solo su richiesta dei genitori.
Oltre alla loro collaborazione e l’intesa con la Azienza Sanitaria è prevista anche, al momento della sua definizione, la partecipazione di un rappresentante della scuola frequentata.
Art. 6 – Progetto individuale
1. Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.
2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Se è stato redatto il Progetto Individuale, in base all’art. 7 c. 2/f del DL 66/17 ogni anno vanno indicate nel PEI le modalità di coordinamento e le interazioni con esso.
DL 66/17 art. 7 c. 2/f
f) [Il PEI] indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;