Quali norme definiscono il numero di accompagnatori?

E' obbligatoria la presenza del docente specializzato nelle uscite? Come incidono gli alunni con disabilità nella definizione del numero di accompagnatori? Quale norma regola le gite?

Nel momento in cui progetta un’uscita, la scuola definisce autonomamente i bisogni di sorveglianza in base al numero di alunni, alle eventuali esigenze particolari, alla durata e tipologia del percorso ecc.

Nessuna norma impone parametri standard. Molte scuole si basano ancora sulla Circolare ministeriale 291 del 1992  che è però antecedente all’autonomia scolastica e oggi non più applicabile.

I bisogni di assistenza o vigilanza dello studente con disabilità vanno definiti caso per caso: ce ne possono essere alcuni che hanno bisogno di un accompagnatore per loro, per altri ce ne possono volere anche due, ma per chi è autonomo, e in viaggio ha esattamente le stesse necessità dei compagni, non serve ovviamente nessuno ma bastano quelli assegnati alla classe. Anche i rischi e le caratteristiche dell’itinerario  vanno considerati. E’ evidente che un conto è portare gli alunni in pullman riservato a visitare una fattoria didattica, un altro è raggiungere il centro di una città con i mezzi pubblici.

Ricordiamo, infine, che quando si parla di accompagnamento degli alunni con disabilità non si intende per forza l’insegnante di sostegno: anche questo punto va definito e concordato caso per caso.

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Inserimento: 14 Luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 11 Marzo 2024

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