Dicono che non è più possibile portare un alunno con disabilità fuori dalla classe.

 Dicono che, per effetto della sentenza del TAR, non è più possibile, in nessun caso, portare un alunno con disabilità fuori dalla classe. Il nostro alunno non può stare 5 ore in classe, ha bisogno assoluto di pause e attività alternative.

NB: questa risposta è stata scritta prima della sentenze del Consiglio di Stato che ha annullato quella del TAR.
I principi generali rimangono comunque validi.

Il TAR ha accolto le critiche dei richiedenti che contestavano anche “l’illegittimità delle previsioni relative alla possibilità […] di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori”.

Le conclusioni a cui si arriva nella sentenza sono però assai più articolate e partono dall’idea che deve essere la personalizzazione degli interventi, sintetizzata nel principio dell’accomodamento ragionevole, alla base di ogni scelta e azione in questo campo.

È opportuno leggere questa parte della sentenza:
7.2.1 Su tali aspetti, pare doveroso osservare come la necessità di garantire la piena inclusione degli studenti disabili, cui la personalizzazione delle misure di sostegno rappresenta lo strumento cardine, affonda le sue radici in norme internazionali di rango pattizio, quali la Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009. Quest’ultima, per vero, impone agli Stati firmatari l’adozione degli adattamenti necessari per assicurare alle persone affette da disabilità il godimento e l’esercizio, in condizione di uguaglianza con gli altri consociati, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in ossequio al principio dell’”accomodamento ragionevole”, richiamato all’art. 2 della medesima Convenzione. La sua ratio è quella che debba essere il “contesto”, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa.

Le uscite dalla classe non possono essere escluse sempre e comunque, indipendentemente dai bisogni dell’alunno con disabilità, perché questo modo di agire negherebbe il diritto alla personalizzazione e all’accomodamento ragionevole.
Quello che la sentenza esclude è l’uscita dalla classe senza nessuna giustificazione connessa a reali bisogni dell’alunno o, peggio ancora, per allontanare un elemento di disturbo.

Come è possibile prendere una decisione come questa garantendo veramente, non solo a parole, i diritti all’inclusione dell’alunno ed essere pertanto certi che sia presa in base ai suoi bisogni e non alle convenienze del contesto?
Propongo queste quattro regolette:
– la decisione deve essere sempre esplicitata, non si fa nulla di nascosto;
– si decide sempre assieme, nessuno può ritenersi in diritto di portare fuori l’alunno senza consultarsi con gli altri;
– si devono considerare attentamente vantaggi e svantaggi di ogni decisione e si deve operare affinché la scelta sia sempre nettamente vantaggiosa. Non si improvvisa.
– vanno verificati con cura gli esiti anche di questi interventi.

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Inserimento: 7 Ottobre 2021 Ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2022

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