La norma di riferimento è oggi il DPR 81/2009 art. 5 c.2 :
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il limite è riferito solo alle classi iniziali e l’espressione “di norma” indica che può esserci una tolleranza (definita all’art. 4 del 10% per cui il limite di fatto è 22) ma anche che possono esserci situazioni particolari che vanno comunque salvaguardate garantendo l’iscrizione a tutti. Soprattutto nelle piccole scuole a volte sdoppiare le classi è impossibile per mancanza di numeri; se, ad esempio, in una scuola primaria ci sono 24 alunni in tutto, non è possibile formare due classi da dodici perché il numero minimo è 15. Anche in questo caso si applica la tolleranza del 10% per cui si possono costituire classe da 14 e, volendo, da 13, ma è difficile farne da 12 (salvo scuole in zone disagiate e pluriclassi).