L’assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.
L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.
La differenza è ben spiegata nella Nota Ministeriale 3390 del 2001.
Il Dlgs 66/17 riafferma l’obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi anche dell’assistenza degli alunni con disabilità.
Si veda in particolare l’art. 3che definisce le competenze dello Stato e degli Enti Locali nel processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Il Comma 2/c dice:
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica:
c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
Il profilo professionale è definito nel contratto nazionale della scuola.
Il più recente è quello firmato nel 2024 che, tra le Specifiche professionali del Collaboratore Scolastico, indica quanto segue:
«Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.» (Allegato A pag. 207)
Ricordiamo che il diritto all’assistenza va garantito in ogni caso: questi alunni sono affidati della scuola e la mancata prestazione di cure essenziali può configurare reato di abbandono.
E’ compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.
Anche se il documento è datato, è sempre valida l’indicazione della nota 3390 già citata:
«Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento.»
