Durante gli episodi di rabbia manifesta una violenza “cieca”

Alunno di quinta primaria, con disturbo del comportamento, oppositivo e quadro clinico psichico compromesso, certificato grave, ha diritto al sostegno per 22 ore. L'aggressività è parzialmente contenuta con l'assunzione di un farmaco, ma è un bambino più grande d'età rispetto ai compagni e ha una costituzione fisica decisamente forte e robusta.
Durante gli episodi di rabbia, il bambino manifesta una violenza "cieca" e prende a calci e pugni i compagni. In quei momenti, anche adottando un tono di voce rassicurante, fermo e calmo, il bambino "non sente" fino a che la rabbia non si sfoga.
L'insegnante di sostegno, anche qualora volesse intervenire, ha una costituzione magra, ovvero non è in grado di contenere fisicamente questi episodi.
Le domande sono queste:
1) vista l'impossibilità fisica dell'insegnante di intervenire, c'è una legge che tutela l'insegnante?
2) nel caso in cui l'alunno ferisse se stesso o gli altri compagni, quale responsabilità ha l'insegnante?
3) è possibile che l'insegnante chieda al dirigente di essere assegnato ad altro posto perché materialmente incapace di gestire la situazione?

1) Non esiste una legge specifica del genere ma certamente, come qualsiasi lavoratore, l’insegnante ha diritto ad essere tutelato nella sua integrità fisica. La questione investe vari aspetti, educativi e organizzativi direi soprattutto, e va affrontata correttamente, nelle sedi opportune. Va prima di tutto informato il dirigente scolastico, primo responsabile dell’organizzazione della scuola. Se serve ulteriore personale di supporto, va formalizzata la richiesta. Se servono procedure di sicurezza aggiuntive, vanno specificate. Se servono interventi di contenimento va chiarito chi se ne deve occupare, in che modo, come va formato ecc.

2) se intende responsabilità civile o penale, solo in caso di abbandono o colpa grave. Per il resto per i danni risponde eventualmente l’assicurazione della scuola. È importante segnalare prima formalmente le criticità.

3) è certamente possibile chiedere una diversa assegnazione, anche se nessuno può garantire venga accettata. Il problema va affrontato globalmente (punto 1) e questo può essere uno degli interventi correttivi da attivare.

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Inserimento: 12 Luglio 2021

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