Nel DM 182/20, art. 5 c. 3, è scritto: «Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.»
Se non è stato redatto il Profilo di Funzionamento dovrebbero esserci pertanto DF e PDF e da cui ricavare le informazioni che servono.
Il DM non dice però chi li deve approvare per gli alunni di nuova certificazione o eventuali rinnovi. Per la DF non dovrebbe porsi il problema, essendo rimasta di competenza dell’UVM dell’ASL, ma non è per nulla scontato chi debba in questa fase redigere un nuovo PDF: ASL e scuola congiuntamente, come prima, o GLO che però non è mai stato autorizzato a farlo? In nessun caso lo può fare l’insegnante di sostegno da solo.