PEI provvisorio

Chiedo chiarimenti sulla compilazione del PEI provvisorio.
Il DL 66/17 dice che il PEI, per tutti gli alunni, va “redatto in via provvisoria” entro il 30 giugno (art. 7 c. 2/g) .
Il DI 182/20  ha inglobato in un unico incontro del GLO, da convocare entro giugno, sia la verifica finale del PEI che la quantificazione delle risorse con le indicazioni per l’anno successivo, ossia il PEI redatto in via provvisoria. Il modello nazionale di PEI riserva una specifica sezione, la n. 11, a questo scopo.
Il PEI provvisorio va approvato, entro giugno, solo per le nuove certificazioni, per le quali non c’è nessun PEI da verificare.
Il DM 182 definisce, all’art. 16, i suoi contenuti e la composizione del particolare GLO che lo deve approvare. 
Composizione del GLO che approva il PEI provvisorio (art. 16 c. 2):
2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già
iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i
docenti che possono far parte del GLO.
Contenuti del PEI provvisorio (art. 16 c. 3):
Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;
b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. 

 

 

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Inserimento: 22 Aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2023

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