Non ci sono leggi specifiche sull’assistenza infermieristica a scuola, ma dovrebbe bastare l’art. 12 c. 2 della L 104/92 che dice che per i bambini con disabilità è “garantita” l’integrazione scolastica e il comma 4, stesso articolo, che dice che “L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.”
La norma è chiara: la bambina ha diritto di andare a scuola, infanzia compresa, e se per frequentare le serve l’assistenza infermieristica, le va data.
Ma la bambina continua a passare anche molte ore a casa e non è che quei bisogni vengano di colpo azzerati perché va anche a scuola. È una decisione dettata chiaramente da esigenze di spesa e dall’idea, non detta ma assai diffusa in questi casi, che a casa tanto i genitori imparano le procedure e in qualche modo si arrangiano mentre a scuola se non arriva l’infermiere non lo fa nessuno.