Cosa cambia nell’approvazione del PEI con il nuovo decreto scuola?

Stanno facendo molto discutere le novità sul PEI introdotte dal DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026 n. 170, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri. Cosa cambia davvero?

L’art. 1 del decreto 170/26, che ha per titolo “Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità”, introduce importanti novità sulle procedure e le competenze del GLO rispetto alla determinazione delle ore di sostegno e modifica i tempi di approvazione del PEI.
Il PEI continua ad essere redatto ogni anno, come prima, e il GLO va convocato, come prima, per verificare e monitorare il PEI.
Alcune improvvide anticipazioni di stampa che dicevano che, per esigenze di semplificazione, il PEI veniva approvato solo all’inizio del ciclo scolastico e confermato automaticamente, salvo nuove certificazioni, negli anni successivi, sono state smentite. Come pure la notizia che dava per abolito il GLO intermedio. Si veda al riguardo la lettera che il 1° ottobre 2026 il Ministro Valditara ha indirizzato ai genitori degli alunni con disabilità.

Cosa cambia riguardo la quantificazione del sostegno:
1 Assegnazione delle risorse solo al cambio di ciclo.

Solo nel PEI iniziale di ogni ciclo scolastico vengono definite le risorse di sostegno, non ogni anno come adesso. («salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona»).

Il DL 170 ha aggiunto all’art. 7 c. 2 del DLgs 66/71 il seguente comma:

g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l’aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), e’ valutato, in via prioritaria, fatta salva l’assegnazione dell’organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonche’ in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI e’ aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

Da notare che è detto espressamente che nel passaggio da un anno all’altro continuano ad essere aggiornati i profili definiti nello stesso comma alle lettere c), d), e), f) e h) che riguardano i vari contenuti educativi, didattici e altro del PEI.

Cosa cambia riguardo la quantificazione del sostegno:
2 Il PEI non propone più le ore di sostegno, ma le definisce.

Il Dlgs 66/17 all’art. 7 c. 2/d diceva che il PEI “d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe”. Questa parte è stata eliminata ed è stato inserito un nuovo punto d-bis che dice:

d-bis) [Il PEI] definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.

Viene modificato anche l’art. 10 c. 2 del Dlgs 66/17 che riguarda il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale rispetta alla “Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno”. Il testo precedente che diceva:

L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

è stato modificato in:

L’ufficio scolastico regionale attribuisce le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

Il ruolo del PEI, e quindi la responsabilità del GLO, risulta enormemente rafforzato con questa modifica: non si limita più a proporre, come prima, ma di fatto decide, con l’unico vincolo di fornire un’adeguata motivazione.
Appare assai meno significativa la differenza semantica tra assegnare e attribuire, riferita al ruolo degli USR che di fatto, se il compito di definire le ore di sostegno spetta solo al GLO, sembra non avere margini di decisione se non eventualmente, ma non sarebbe certo semplice, contestando l’adeguatezza delle motivazioni.

Cosa cambia riguardo alle scadenze del PEI

Il Decreto ha completamente riscritto la prima parte del punto 2/g dell’art- 7 c. 2 del Dlgs 66/17 che definisce i contenuti e le modalità di approvazione del PEI.

[Il PEI]
g) per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

In sintesi:
• Per gli alunni già certificati e già iscritti nella stessa scuola, il PEI viene approvato in via definitiva entro giugno ed «è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre».
• Per gli alunni di nuova certificazione o nuova iscrizione, il PEI viene approvato in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.

Con il nuovo decreto il PEI in via provvisoria viene redatto a giugno anche per gli alunni di nuova iscrizione, non solo per quelli di nuova certificazione come in precedenza. Solo per gli alunni “gia’ inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilita’ e gia’ iscritti presso la medesima scuola” si approva già a giugno il PEI definitivo per l’anno successivo; per quelli che cambiano scuola, sia per passaggio al nuovo ciclo che per trasferimento, va redatto a giugno il PEI provvisorio dalla scuola in quel momento frequentata, entro il 15 ottobre quello definitivo dalla nuova scuola.

La definizione delle scadenze è diventata assai più rigorosa: il PEI definitivo va approvato «entro e non oltre il 15 ottobre» mentre il decreto precedente diceva «di norma entro il mese di ottobre». La mancata osservazione della scadenza non compromette la validità dell’atto.

Schema di riepilogo:

  In base al decreto precedente In base al nuovo
decreto
Alunni certificati anche l’anno precedente che non cambiano scuola e non cambiano ciclo Giugno:
Verifica finale con proposte delle risorse.
Ottobre di norma entro il 31
Approvazione del PEI
Giugno
Verifica finale.
Approvazione del PEI definitivo per l’anno successivo
Aggiornamenti delle risorse solo in caso di nuove e sopravvenute condizioni della persona
Ottobre entro e non oltre le prime due settimane del mese
Possibili aggiornamenti del PEI
Alunni certificati anche l’anno precedente che non cambiano scuola ma passano al ciclo successivo
Es: dalla primaria alla sec. di 1° grado.
Giugno:
Verifica finale con proposte delle risorse.
Ottobre di norma entro il 31
Approvazione del PEI
Giugno
Verifica finale.
Approvazione del PEI definitivo per l’anno successivo.
Aggiornamento della definizione delle risorse
Ottobre entro e non oltre le prime due settimane del mese
Possibili aggiornamenti del PEI
Alunni certificati anche l’anno precedente
che cambiano scuola alla fine del ciclo
Es: dalla sec. di 1° grado alla sec. di 2° grado.
Giugno
Verifica finale con proposte delle risorse.
Ottobre di norma entro il 31
Approvazione del PEI
Giugno
Verifica finale.
Approvazione del PEI in via provvisoria.
Definizione delle risorse
Ottobre entro e non oltre il 15
Approvazione del PEI definitivo
Alunni certificati anche l’anno precedente che cambiano scuola negli anni intermedi
Non alla fine del ciclo.
Giugno
Verifica finale con proposte delle risorse.
Ottobre di norma entro il 31
Approvazione del PEI
Giugno
Verifica finale.
Approvazione del PEI in via provvisoria.
Aggiornamenti delle risorse solo in caso di nuove e sopravvenute condizioni della persona
Ottobre entro e non oltre il 15
Approvazione del PEI definitivo
Alunni non certificati l’anno precedente Giugno
Approvazione del PEI in via provvisoria con proposta delle risorse
Ottobre
Approvazione del PEI
Giugno
Verifica finale.
Approvazione del PEI definitivo per l’anno successivo.
Aggiornamento della definizione delle risorse
Ottobre entro e non oltre le prime due settimane del mese
Possibili aggiornamenti del PEI

Cosa cambia rispetto alla mancata partecipazione di componenti del GLO

Il Decreto inserisce questo comma 11 – bis all’art- 15 della L. 104/92:

«Il PEI puo’ essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché’ regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione»

Di fatto autorizza formalmente l’approvazione del GLO anche senza l’ASL.

 Va applicato subito?

Il DL 170 è stato approvato dal Consiglio dei ministri come un decreto d’urgenza ed è pertanto entrato immediatamente in vigore. 

Alcune parti però sono di difficile, se non impossibile, applicazione immediata perché il Decreto introduce rilevanti cambiamenti su procedure già in corso, nelle quali le scuole hanno ovviamente applicato la normativa precedente.

Entro il 15 ottobre dovrebbero aggiornare il PEI redatto a giugno, ma nessuna scuola l’ha fatto.

Il PEI provvisorio, in base al DI 182, è stato redatto solo per gli alunni di nuova certificazione, non per quelli di nuova iscrizione che hanno cambiato scuola.

Adesso i PEI vanno quindi redatti tutti integralmente e a tal fine le scuole hanno già calendarizzato gli incontri dei GLO, tenendo conto degli impegni di tutti i membri, sulla base della scadenza prevista del 31 ottobre, e non è certo semplice anticipare tutto di due settimane.

 

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Inserimento: 3 Ottobre 2026 Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre 2026