Nuovo Contratto Scuola: cosa cambia per l’inclusione scolastica?

Il nuovo contratto scuola, firmato il 14 luglio 2023, è un testo ampio e complesso che non si occupa solo di questioni salariali.

Per l’inclusione scolastica troviamo le novità più rilevanti sul GLO e si spera vengano finalmente chiariti i tanti dubbi delle scuole:
– gli insegnanti sono obbligati a partecipare agli incontri?
– anche se il GLO non è un organo collegiale?
– anche se si superano le 40 ore?

Il nuovo contratto non parla di “organi collegiali” ma di “attività di carattere collegiale” nelle quali sono espressamente inclusi i “gruppi di lavoro operativo per l’inclusione”, ossia i GLO.

Anche i GLO rientrano nelle 40 ore ed eventuali esenzioni vanno definite dal collegio dei docenti per gli insegnanti che hanno più di 6 classi:

Art. 44 c. 3 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
[…]
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

Si parla anche della partecipazione dei collaboratori scolastici al GLO e ad altri incontri di progettazione: art 63 c. 1.

All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all’art. 30, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA.

Nell’allegato A, specifiche professionali, a pag. 207 vengono riformulate quelle dei collaboratori scolastici rispetto all’inclusione ma a pag. 208 si inserisce anche un altro profilo specifico, quello dell’operatore scolastico.

Rispetto agli alunni con disabilità nel profilo dei Collaboratori Scolastici troviamo questa indicazione:

Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Questa indicazione non c’è nel profilo degli Operatori Scolastici dove troviamo però questa specifica professionale in più, rispetto ai collaboratori:

Attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;

Scompare quindi per loro l’ausilio materiale nell’accesso alle aree interne ed esterne e per quanto riguarda le esigenze igienico-sanitarie si parla di Attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio anziché di ausilio materiale.

Da notare che l’ordinaria vigilanza e l’assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche è presente nel profilo di entrambe le categorie estesa a tutti gli alunni come pure, ma solo per le scuole dell’infanzia e primaria, quella  nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale;

L’assistenza igienica agli alunni con disabilità rientra negli incarichi specifici.

Art. 54 c. 4
Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19/04/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l’Area dei Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità – e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica l’indennità correlata all’incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma.

FF

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