DM sulla continuità e spezzone orario

Seguo un alunno per 9 ore settimanali. La famiglia intende chiedere la continuità e vorrei sapere se, accettando, io rimarrei nella stessa scuola per tutte le mie 18 ore o solo per quelle 9 e rischierei quindi di dover completare altrove.
Il DM 32 art. 2 c. 4 dice che il docente può essere confermato con precedenza assoluta “sul posto assegnato l’anno precedente”. Ossia, nel suo caso, sulle 9 ore di sostegno che attualmente svolge con l’alunno per il quale la famiglia ha chiesto la conferma.
Il decreto non dice nulla sull’assegnazione delle cattedre parziali, cosiddetti spezzoni, e neppure la nota ministeriale 105914 del 7 maggio ne parla.
Se non arrivano nuove indicazioni in merito, non si può dare per scontata l’estensione automatica della continuità anche ad altre ore.
Ricordiamo che si applica la conferma solo su espressa manifestazione di consenso da parte del docente interessato, che può pertanto rifiutare se non ritiene convenienti le modalità complessive dell’incarico proposto o, anche se il DM non lo prevede, accettare in modo condizionato: “Accetto se sarò nominato in questa scuola per tutte le ore”.
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Inserimento: 10 Maggio 2025

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